Servizio tutela

Offerta servizio di tutela del gas

Il servizio di tutela gas per i clienti domestici scade il 31/12/2023 (Rif. ARERA Fine Tutela Gas)

Il servizio di tutela consiste nella fornitura di gas naturale alle condizioni economiche previste dall’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas (di seguito AEEG).
Esso è offerto nel rispetto delle disposizioni previste dal codice di condotta commerciale e delle disposizioni in materia di condizioni contrattuali e di qualità commerciali adottate dall’Autorità.

Ai fini della regolazione del servizio, in base alla Del.64/09, si distinguono le seguenti tipologie di punti di riconsegna:
Punto di riconsegna nella titolarità di un cliente domestico
è il punto di riconsegna nella titolarità di un cliente finale che utilizza il gas naturale per alimentare applicazioni in locali adibiti ad abitazioni a carattere familiare e locali annessi o pertinenti all’abitazione adibiti a studi, uffici, laboratori, gabinetti di consultazione, cantine o garage, purché: i. l’utilizzo sia effettuato con un unico punto di riconsegna per l’abitazione e i locali annessi o pertinenti; ii. il titolare del punto sia una persona fisica;
Punto di riconsegna relativo a un condominio con uso domestico
è il punto di riconsegna che alimenta un intero edificio, diviso in più unità catastali in cui sia presente almeno una unità abitativa con utilizzi analoghi a quelli di cui alla precedente lettera a), purché: i. il titolare del punto di riconsegna non sia una persona giuridica, salvo il caso in cui esso svolga le funzioni di amministratore del condominio; ii. il gas riconsegnato non sia utilizzato in attività produttive, ivi inclusi la commercializzazione di servizi energetici quali, ad esempio, la gestione calore;
Punto di riconsegna per usi diversi
è il punto di riconsegna nella titolarità di un cliente che utilizza il gas naturale per usi diversi da quelli riconducibili ai punti 1 e 2.

I punti di riconsegna che alimentano alberghi, scuole, collegi, convitti, ospedali, istituti penitenziari e strutture abitative similari, rientrano nella tipologia di cui al punto 3.

A seguito dell’entrata in vigore della deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 28 giugno 2013, 280/2013/R/gas, può essere soggetto all’applicazione del servizio di tutela un punto di riconsegna nella titolarità di un cliente domestico o relativo a un condominio con uso domestico, con consumo non superiore a 200.000 Smc/anno. Possono comunque essere offerte le medesime condizioni economiche e contrattuali, previste dal servizio di tutela, anche alle altre tipologie d’utenza, in base a liberi accordi in fase di contratto.
Gli importi da pagare sono suddivisi per le diverse voci di spesa. Le voci di spesa indicate su tutte le bollette (nel nuovo formato 2.0) nel riepilogo sono:

Spesa per la materia gas naturale
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore
Spesa per oneri di sistema
Imposte
.

In casi particolari possono essere presenti anche altre voci di spesa: Ricalcoli; Altre partite; Bonus sociale.
I clienti interessati possono sempre chiedere di ricevere, insieme alla bolletta in formato sintetico, inviata di norma a tutti secondo le modalità prescelte dal Cliente, gli elementi di dettaglio, cioè un documento aggiuntivo che riporta, per ogni voce di spesa della bolletta sintetica, i prezzi unitari, le quantità fatturate e i relativi importi da pagare
I corrispettivi unitari delle condizioni economiche, ottenuti come prodotto di elementi e parametri, devono essere arrotondati con criterio commerciale alla quarta cifra decimale, se espressi in centesimi di euro, o alla sesta cifra decimale, se espressi in euro.
I corrispettivi derivanti dall’applicazione di elementi delle condizioni economiche espressi in euro/punto di riconsegna per anno, sono addebitati in quote mensili calcolate dividendo per 12 (dodici) i medesimi corrispettivi ed arrotondate secondo quanto previsto al comma precedente.
Nel caso di attivazione della fornitura, disattivazione della fornitura o voltura in data diversa dal primo giorno del mese, per il mese in cui tale prestazione si realizza i corrispettivi espressi in centesimi di euro/punto di riconsegna per anno, devono essere moltiplicati, per un coefficiente pari al rapporto tra il numero di giorni di durata della fornitura nel medesimo mese e 365 (trecentosessantacinque).
I corrispettivi unitari espressi in centesimi di euro/Smc devono essere applicati ai volumi espressi in Smc, determinati ai sensi delle disposizioni contenute nel RTDG (Del.159/08 e s.m.i.).
In caso di corrispettivi articolati in aliquote differenziate per scaglione di consumo, al volume espresso in Smc si applicano le aliquote previste per ciascun scaglione di consumo attraversato dal cliente.
I corrispettivi unitari delle condizioni economiche espressi in euro/GJ vengono trasformati in corrispettivi unitari espressi in euro/Smc mediante la seguente formula: Tv=Te*P dove Tv è il corrispettivo unitario per unità di volume, espresso in euro/Smc e Te è il corrispettivo unitario per unità di energia, espresso in euro/GJ, mentre P è il potere calorifico superiore convenzionale della località, espresso in GJ/Smc. I corrispettivi così determinati, espressi in euro/Smc, sono applicati con le modalità descritte in precedenza.

Pubblichiamo a seguire i valori di riferimento aggiornati per il servizio di Tutela dell’Autorità, elaborati per un valore del PCS pari a 38,52 MJ/Smc.
Tali valori sono anche scaricabili direttamente dal sito internet dell’Autorità, al seguente link:

Clicca qui