Richiesta di subentro

Richiesta di subentro

Per effettuare subentro su utenza intestata ad altro soggetto e ancora attiva (c.d. subentro contestuale o voltura) occorre che il Cliente subentrante sottoscriva un nuovo contratto di fornitura, fornendo possibilmente la lettura aggiornata del contatore. La decorrenza della voltura sarà necessariamente successiva alla gestione della pratica. La voltura ha un costo stabilito dal gestore del servizio di Distribuzione locale, come previsto dalla regolamentazione dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (di seguito ARERA).
Conviene sempre indicare i riferimenti del precedente utente, presentando una bolletta, con l’indicazione del codice PDR o Numero Cliente o matricola contatore.
La procedura è analoga a quella di richiesta di nuova fornitura, ma più conveniente poiché evita le procedure e le spese di cessazione e riattivazione della fornitura.

Subentro su utenza chiusa

La procedura è analoga al caso di voltura su utenza attiva. Conviene sempre indicare i riferimenti del precedente utente, presentando una bolletta, con l’indicazione del codice PDR o Numero Cliente o matricola contatore.

Subentro diretto su deceduti

Per effettuare subentro contrattuale su utenza intestata ad altro soggetto e ancora attiva (mentre il soggetto non è più attivo, cioè è morto, cosiddetto subentro totale o voltura umana) è sufficiente che il Cliente richiedente dichiari di aver diritto a subentrare rispetto al precedente intestatario con semplice dichiarazione scritta, corredata da fotocopia di un valido documento d’identità, o certificato di morte del titolare precedente.
La procedura è analoga alle precedenti.

Subentro su identica gestione o titolarità

Per effettuare subentro su utenza intestata ad altro soggetto ma riconducibile comunque alla medesima gestione o titolarità che effettua la richiesta (per modifica alla ragione sociale, rilevazioni societarie, cessioni tra soggetti di una stessa famiglia, ecc.) è necessario presentare documentazione completa che attesti la variazione che si vuol far rilevare. La decorrenza non è immediata, bensì successiva alla registrazione della variazione richiesta da parte del Distributore competente presso l’impianto urbano cui l’utenza è allacciata, a seguito gestione della pratica.

Ricordiamo che costituisce grave violazione di legge il cambio o la modifica della ragione o della denominazione sociale di Ditte o società commerciali non seguito dalla stipulazione di un nuovo contratto di fornitura ed è passibile di denuncia oltre che di sospensione senza preavviso della fornitura di gas.