ETS2: nuova normativa e obblighi per i soggetti regolamentati
ETS2: nuova normativa e obblighi per i soggetti regolamentati
Il sistema per lo scambio di quote di emissioni nell’Unione europea (EU ETS), istituito dalla direttiva 2003/87/CE, è riferimento essenziale della politica dell’Unione in materia di clima allo scopo di ridurre le emissioni di gas a effetto serra, stabilendone una correlazione all’aspetto della valorizzazione economica.
Tale sistema è stato ultimamente modificato, ampliando il campo di applicazione della direttiva 2003/87/CE, per rafforzarne il meccanismo. È stato quindi definito un più ampio sistema di scambio di emissioni con la denominazione di ETS 2. Si tratta di un sistema separato dal EU ETS e al quale è affidato il compito di gestire le emissioni di CO2 relative al mondo degli edifici, del trasporto su strada e in settori aggiuntivi rappresentati in larga misura dalle piccole e medie imprese non coperte dall’attuale EU ETS.
L’obiettivo è di contribuire alla riduzione delle emissioni nette di gas a effetto serra di almeno il 55% entro il 2030 e al conseguimento della neutralità climatica entro il 2050, come previsto dal regolamento (UE) 2021/111 (c.d. legge UE sul clima).
Il sistema ETS 2 ha avuto avvio nel 2025. Entro il 1° gennaio del 2025 i soggetti regolamentati hanno dovuto essere in possesso di autorizzazione per poter immettere in consumo carburanti e combustibili (solidi, liquidi e gassosi) nelle attività elencate all’Allegato III della direttiva 2003/87/CE, per fini di combustione.
A partire dal 2025, i soggetti regolamentati hanno quindi iniziato a attuare il monitoraggio delle emissioni dei combustibili immessi in consumo e a comunicarle all’Autorità Nazionale Competente entro il 30 aprile di ogni anno, secondo il Piano di monitoraggio da predisporre e inviare all’ANC all’atto della richiesta di autorizzazione di cui sopra (regolamento UE 2018/2066). Entro il 30 aprile 2025, i soggetti regolamentati hanno comunicato le emissioni storiche dell’anno 2024, il cui monitoraggio è stato attuato in maniera semplificata.
Dal 2027 verrà attivata la fase di mercato con la messa all’asta delle quote di emissione, la cui restituzione è prevista entro il 31 maggio 2028, procedendo in modo analogo per tutti gli anni successivi.
Ambito di applicazione
Il sistema si applica alle emissioni dei combustibili e dei carburanti immessi in consumo nei settori riportati nell’Allegato III della direttiva 2003/87/CE:

Sono esclusi i combustibili per le attività elencate all’Allegato I della direttiva 2003/87/CE, tranne se utilizzati per la combustione nell’ambito di attività di trasporto di gas a effetto serra ai fini dello stoccaggio geologico o se utilizzati per la combustione in impianti esclusi a norma dell’articolo 27 bis (molto piccoli emettitori). Per quanto riguarda le emissioni di gas ad effetto serra ricomprese nell’ambito di applicazione del sistema EU ETS si fa riferimento al biossido di carbonio (CO2).
Autodichiarazione dell’uso di combustibile
Sulla base del quadro di catalogazione vigente, richiamato dalla raccolta dei codici CRF “Common Reporting Factor”, i soggetti già sottoposti al sistema EU ETS1 o facenti capo ad una categoria esclusa dalle regole della nuova norma ETS2 devono inviare la seguente autodichiarazione specificando alcuni dati relativi all’utilizzo del combustibile gas naturale in relazione alla precisa attività svolta.
Altrimenti, non occorre effettuare alcuna dichiarazione e sarà automatica l’inclusione in EU ETS2.
Esempi di categorie incluse in ETS2:
- Casa o condominio (edificio residenziale)
- Negozio, ufficio o edificio pubblico (edificio commerciale o pubblico)
- Trasporto su strada e distribuzione di metano per autotrazione (impianto di rifornimento, esclusi i veicoli agricoli)
- Cantiere o sito industriale con impianti sotto i 20 MW
- Produzione di calore o elettricità con impianti sotto i 20 MW (incl. Cogenerazione e teleriscaldamento)
Esempi di categorie escluse da ETS2 (richiesta dichiarazione):
- Grandi impianti già in EU ETS1 (con obbligo di comunicazione annuale delle emissioni)
- Agricoltura, silvicoltura o pesca
- Trasporto marittimo, aereo o ferroviario
- Processi senza combustione e usi come materia prima chimica (usi non energetici o in cui il gas non viene bruciato, come per processi relativi a lubrificanti, solventi, cere, materie prime per reazioni chimiche)
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